Art. 5 — Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purche', alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

  • a)le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15208/2026

    20 maggio 2026

    L'art. 5 della l. n. 130 del 2022, diversamente dalle precedenti discipline relative a procedure di definizione agevolata e, in particolare, da quella di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018, prevede, quale requisito per l'accesso al condono - fatte salve le esclusioni stabilite dai commi 1 e 2 e dalle lettere a) e b) del comma 6 della stessa norma -, la pendenza di una controversia tributaria innanzi alla Corte di cassazione ma non anche la circostanza che sia impugnato un "atto impositivo", sicché l'accesso, da parte del contribuente, alla citata agevolazione ex l. n. 130 del 2022, non soggiace ad alcuna verifica circa la sussistenza di un atto espressivo della potestà impositiva. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ad un giudizio di impugnazione di una cartella emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate).

    Art. 5

    Rassegna di maggio 2026, p. 256 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17740/2025

    1 luglio 2025

    Ai fini della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi della l. n. 130 del 2022, gli importi dovuti devono calcolarsi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, della predetta legge, scomputando le somme versate "a qualsiasi titolo" in pendenza del giudizio, da intendersi comprensive dei versamenti già effettuati dal contribuente a titolo di sanzione ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in tal senso militando sia la lettera dell'art. 5, comma 9, cit., sia la natura premiale dell'intervento normativo.

    Art. 5 · Art. 17 Sanzioni tributarie

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 339 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16705/2025

    23 giugno 2025

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'entità dell'importo da versare deve essere determinato, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 130 del 2022, tenendo conto dei versamenti già effettuati, in pendenza di giudizio, anche a titolo di sanzioni.

    Art. 5 · Art. 17 Sanzioni tributarie

    Rassegna di giugno 2025, p. 184 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16091/2025

    16 giugno 2025

    La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 riguarda tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata; ne deriva che, rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della "sussistenza di una controversia avente ad oggetto un atto impositivo" e va, perciò, respinto l'eventuale diniego all'istanza definizione opposto dall'Agenzia delle Entrate per tale ragione.

    Art. 5

    Rassegna di giugno 2025, p. 169 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2022 al 22 settembre 2022. 12 parole tolte.

Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti tolto: alla data del 15 luglio 2022aggiunto: ... innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 … n. 289. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti tolto: alla data del 15 luglio 2022aggiunto: ... innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art5 · fonte del testo

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