Art. 353 c.p.c. — Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

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[1]Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice ((ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio)), pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti a lui. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. 3

[2]Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

[3]La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti"; - (con l'art. 22, comma 1) che al termine perentorio di legge indicato nel comma 1 del presente articolo e' sostituito il termine perentorio di sei mesi; - (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 353 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3099/2026

    12 febbraio 2026

    È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).

    Art. 353 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 281-quinquies c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28026/2025

    21 ottobre 2025

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

    Art. 353 c.p.c. · Art. 44 fallimento · Art. 163-bis c.p.c. · Art. 354 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25075/2025

    12 settembre 2025

    Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).

    Art. 353 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 354 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 57 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11877/2025

    6 maggio 2025

    L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).

    Art. 353 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 161 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 210 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 449/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.

    Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 585/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuo…

    Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 353 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 13 parole aggiunte.

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice aggiunto: ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti a lui. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti"; - (con l'art. 22, comma 1) che al termine perentorio di legge indicato nel comma 1 del presente articolo e' sostituito il termine perentorio di sei mesi; - (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art353 · fonte del testo

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