Art. 347 c.p.c. — Forme e termini della costituzione in appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore.

[2]L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

[3]Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 347 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14551/2026

    16 maggio 2026

    In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

    Art. 347 c.p.c. · Art. 168 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 160 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 347 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 348 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5302/2026

    9 marzo 2026

    In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

    Art. 347 c.p.c. · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5295/2026

    9 marzo 2026

    A differenza del ricorso per cassazione (soggetto al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), l'atto di appello con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione, ferma restando la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., non deve contenere la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria, di modo che, nel caso di omesso deposito, da parte dell'appellato, del proprio fascicolo di parte di primo grado, il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, essendo tenuto, al fine della valutazione della relativa fondatezza, ad esaminare la copia della comparsa di risposta presente nel fascicolo d'ufficio del suddetto grado di giudizio, se del caso previa acquisizione dello stesso.

    Art. 347 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 168 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 199 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 80/1966

    Parametro
    2 luglio 1966

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità de…

    Art. 348 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art347 · fonte del testo

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