Art. 343 c.p.c. — Modo e termine dell'appello incidentale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma. 67 72 171 173

[2]Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 343 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15489/2026

    21 maggio 2026

    In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 346 c.p.c. · Art. 2934 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15407/2026

    20 maggio 2026

    La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 259 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9427/2026

    14 aprile 2026

    Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).

    Art. 343 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 334 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 84 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25469/2025

    17 settembre 2025

    L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 78 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art343 · fonte del testo

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