Art. 195 c.p.c. — Processo verbale e relazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →
[1]Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
[2]Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
[3]((La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse)).
Testo in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024
