Codice di procedura civile

Art. 198 c.p.c. — Esame contabile

[1]Quando e' necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore puo' darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

[2]Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, puo' esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non puo' fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art198 · fonte del testo

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