Art. 116 c.d.s. — Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

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Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, puo' contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e' tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida dei veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddetti patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. La validita' della patente puo' essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1 luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1 gennaio 1993, svolgevano tale attivita' da almeno un anno. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Il mutamento stesso vi verra' annotato subito. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila)). Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle alle disposizioni del comma 16 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida; l'una e l'altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L'autorita ' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 2 aprile 1995

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 116 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13834/2026

    12 maggio 2026

    La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nel caso del conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non potendo essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione.

    Art. 116 c.d.s. · Art. 1362 c.c. · Art. 117 c.d.s. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 145 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 116 c.d.s. · Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 2 c.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14000/2025

    26 maggio 2025

    In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per culpa in vigilando - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.

    Art. 116 c.d.s. · Art. 2048 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 142 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 3/1997

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1997

    Illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui punisce con la sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125 dello stesso codice, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A, in quanto risulta palesemente arbitraria la differenziazione della sanzione prevista per questa condotta che non è di maggiore gravità, rispetto alla condotta (punita con la sanzione amministrativa) di chi, munito della patente di categoria B, guida un autoveicolo per il quale sia richiesta una patente di categoria superiore. - V. S. n. 246/1995. red.: F. Mangano

    Art. 116 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 154/2025

    Questione infondata
    21 ottobre 2025

    Il principio di offensività del reato, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., osta alla previsione di fattispecie penali che abbiano come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta, come pure a disposizioni che stabiliscano trattamenti penali più severi fondati su qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 249/2010 - mass. 34820).La ragione atta a giustificare gli aumenti di pena previsti dall’art. 99 cod. pen. per i vari casi di recidiva sta non solo nella più elevata pericolosità del reo attestata dai suoi trascorsi criminali, ma anche nel maggior grado di colpevolezza ravvisabile in capo a chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati, pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne. Maggior grado di colpevolezza che a sua volta si traduce in una più elevata gravità (soggettiva) del reato. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. pone l’accento sull’esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare l’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato. (Precedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 249/2010 - mass. 34820; S. 192/2007 - mass. 31375).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso. La recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell’art. 116, comma 15, secondo periodo, cod. strada, deve manifestarsi entro un arco temporale assai circoscritto: non si può ritenere, dunque, che tale accertamento assuma le fattezze di un marchio, perché decorso il biennio senza che il soggetto abbia reiterato la violazione, egli torna a porsi nella medesima condizione della generalità dei consociati. Né appare riscontrabile il fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell’illecito. La guida senza patente, infatti, rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, né la conclusione appare inficiata dal rilievo che la recidiva prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, diversamente da quella contemplata dall’art. 99 cod. pen., non abbia carattere facoltativo, considerato il fatto che i due principali elementi sui quali tale verifica deve basarsi – la natura e il tempo di commissione dei fatti precedenti – formano nella specie oggetto di tipizzazione normativa). (Precedenti: S. 211/2022 - mass. 45138; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 225/2008 - mass. 32643; S. 354/2002; S. 370/1996; S. 14/1971; S. 110/1968).

    Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost. · Art. 116 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 429/2008

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per la guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto, la medesima sanzione pecuniaria e la medesima sanzione accessoria del fermo del veicolo. Infatti, il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina contestata e il parametro evocato, senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurarne la compatibilità. Sul punto v., citate, ex multis , ordinanze n. 177, n. 58 e n. 54/2008.

    Art. 116 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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  12. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  13. 1 gennaio 2013 — 15 gennaio 2013per 14 giorni
  14. 15 maggio 2011 — 1 gennaio 2013per un anno
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  20. 1 marzo 2008 — 14 gennaio 2009per 11 mesi
  21. 4 agosto 2007 — 1 marzo 2008per 7 mesi
  22. 14 gennaio 2007 — 4 agosto 2007per 7 mesi
  23. 24 gennaio 2006 — 14 gennaio 2007per 12 mesi
  24. 23 agosto 2005 — 24 gennaio 2006per 5 mesi
  25. 14 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 7 mesi
  26. 1 luglio 2004 — 14 gennaio 2005per 7 mesi
  27. 13 agosto 2003 — 1 luglio 2004per 11 mesi
  28. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  29. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  30. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  31. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  32. 31 dicembre 1999 — 15 gennaio 2000per 15 giorni
  33. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  34. 1 gennaio 1998 — 12 gennaio 1999per un anno
  35. 16 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per 12 mesi
  36. 12 gennaio 1997 — 16 gennaio 1997per 4 giorni
  37. 25 agosto 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  38. 11 aprile 1995 — 25 agosto 1995per 5 mesi
  39. 2 aprile 1995 — 11 aprile 1995per 9 giorni
  40. 24 gennaio 1995 — 2 aprile 1995per 2 mesi
  41. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  42. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 16 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.tolto: ... Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la … se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquecentomila a lire duemilioni aggiunto: cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' … della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, … di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria … sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guidatolto: ... eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L'autorita ' giudiziaria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art116 · fonte del testo

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