Art. 136 c.d.s. — Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

(( Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo' richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocita'. La patente di guida italiana e' rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali. 4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, e' rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.)) 102

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Testo vigente dal 15 maggio 2011

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 180/2011

    Questione inammissibile
    8 giugno 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impugnato, in relazione agli artt. 2, 4 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese. Premesso che il comma 2 del citato art. 136 consente la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali e a condizione di reciprocità, dovendo altrimenti lo straniero, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida; il riferimento alla disciplina della conversione della patente estera risulta del tutto inappropriato, in quanto l'opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale - non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti - non è conseguentemente convertibile. Da ciò si appalesa l'intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, le quali si basano sull'errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell'esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall'acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente (istituto che, qualora applicabile, prescinde completamente dall'espletamento dell'esame medesimo). Sotto altro profilo, il giudice a quo , non dubitando affatto della legittimità della sanzione irrogata all'opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contestando la disciplina del rilascio della patente, fa derivare l'asserita lesione degli evocati parametri non già dalla norma denunciata, quanto piuttosto dalle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente italiana, riguardo alle quali non é spiegato in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio principale. La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all'oggetto delle censure si risolve in un'evidente aberratio ictus . Infine, risulta carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico. In particolare, il rimettente, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti negli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che tramite l'obbligo di conformazione ex art. 10, primo comma, Cost. sarebbero incorporati nell'ordinamento italiano; dall'altro, richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che le relative disposizioni possono integrare, quali norme interposte, il parametro (nella specie neppure evocato) dell'art. 117, primo comma, Cost. Sulla necessità per lo straniero di conseguire ex novo , entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, v. la citata ordinanza n. 76/2000. Per l'inammissibilità delle questioni fondate su argomentazioni intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorie, v. le citate sentenze n. 360/2010 e n. 294/2010. Per l'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni in caso di omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 48/2011, ordinanze n. 63/2011 e n. 59/2011. Sull' aberratio ictus , v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 120/2011. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 347/2010. In relazione all'efficacia rafforzata che l'art. 10 Cost. accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, v. la citata sentenza n. 15/1996. Nel senso che le disposizioni della CEDU possono integrare, quali norme interposte, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 113/2011, n. 80/2011, n. 1/2011, n. 196/2010, n. 187/2010, n. 138/2010, n. 317/2009, n. 311/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 cost. · Art. 136 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 439/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti, premesso che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente di legge di cui gli articoli impugnati fanno parte, è agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati, nonché dall'uso dei termini quali "veicolo", "patente", "conducente", che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il giudice a quo omette la descrizione della fattispecie controversa, nonché la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. - In relazione alla carenza di descrizione nell'ordinanza di rimessione della fattispecie controversa e della motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, vedi ordinanza citata n. 339/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 136 c.d.s. · Art. 116 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/2003

    Questione inammissibile
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre a risultare priva di qualsiasi descrizione degli elementi che connotano la fattispecie all'esame del giudice 'a quò, non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed non manifesta infondatezza della questione, solo apoditticamente enunciata.

    Art. 3 cost. · Art. 136 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2010 al 15 maggio 2011. 408 parole tolte, 191 parole aggiunte.

tolto: I titolari di patenteaggiunto: Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno Stato tolto: membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la aggiunto: non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, tolto: possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la aggiunto: puo' richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida tolto: delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente aggiunto: italiana senza sostenere l'esame di idoneita' di cui tolto: all'art. 121 aggiunto: all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocita'. La patente di guida italiana e' rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente tolto: sostituita e' aggiunto: convertita e' ritirata e restituita, da parte tolto: dell'autorita' italiana che ha rilasciato la nuova patente aggiunto: dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita' dello Stato tolto: membro che l'ha rilasciatatolto: . Le stesseaggiunto: , precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per tolto: il certificato di abilitazione professionale aggiunto: le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a tolto: se stante. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunita' europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire aggiunto: se' stante. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali. 4. Nel caso in cui e' richiesta la tolto: sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente aggiunto: conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato tolto: estero, gia' in sostituzione di una aggiunto: non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, e' rilasciata una tolto: nuova patente di categoria non superiore a quella originariatolto: , per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

    Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art136 · fonte del testo

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