Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,

del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal pretore di

Ascoli Piceno, nel procedimento penale a carico di Barbagrigia

Salvatore, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Barbagrigia

Salvatore, imputato del reato previsto dall'art. 116, comma 13, del

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver

circolato alla guida di un motociclo "Yamaha 660" sprovvisto della

patente prescritta, il pretore di Ascoli Piceno ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del predetto articolo.

Osserva il giudice a quo che vi sarebbe una irragionevole

disparità di trattamento fra l'ipotesi, soggetta a sanzione penale,

in cui il titolare di patente di categoria B circoli alla guida del

motociclo senza specifico titolo di abilitazione (la patente di

categoria A) e quella, sottoposta a semplice sanzione amministrativa,

in cui il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi

autoveicolo per il quale sia richiesta patente di categoria

superiore.

Tale disparità sarebbe giustificabile se e in quanto si

configurasse ragionevolmente, per il caso in esame, un obiettivo

giudizio di maggiore pericolosità rispetto all'ipotesi di guida d'un

autoveicolo per il quale sia richiesta la patente di categoria

superiore alla B. Le due fattispecie appaiono invece equivalenti,

per quanto attiene alla pericolosità, ove si pensi alla guida d'un

autoveicolo di grandi dimensioni (ad esempio, un autosnodato) da

parte di chi non sia munito della patente C. Di qui, la non manifesta

infondatezza per disparità di trattamento.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la manifesta inammissibilità, richiamando la sentenza n. 246 del

1995 di questa Corte e sottolineando la mancanza di nuovi argomenti

meritevoli di un ulteriore esame. Considerato in diritto

1. - Viene riproposta all'esame della Corte, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, di

cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui

prevede una sanzione penale in luogo dell'originaria sanzione

amministrativa stabilita per tutte le altre ipotesi similari. La

fattispecie in esame è quella della guida di un motoveicolo, con

cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e potenza superiore a 11

cavalli, da parte di persona munita della patente di categoria B e

non invece di quella prescritta, la A, giusta gli artt. 3 e 5 del

decreto 8 agosto 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione

- che ha recepito la direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29

luglio 1991, concernente le patenti di guida - emanato ai sensi

dell'art. 229 del codice della strada e dell'art. 406 del regolamento

di esecuzione di esso (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

La denunciata disparità di trattamento si configurerebbe in

relazione alla previsione della sanzione amministrativa stabilita

dall'art. 125, terzo comma, del codice della strada, per l'ipotesi

che il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi autoveicolo

per il quale sia richiesta una patente di categoria superiore o

diversa (in proposito il pretore rimettente fa l'esempio della

conduzione d'un autosnodato).

2. - Questa Corte ha già affrontato la medesima questione con la

sentenza n. 246 del 1995, dando conto della complessa vicenda

legislativa, nazionale e comunitaria, che ha portato all'attuale

disciplina, caratterizzata dalla sanzione amministrativa (art. 125,

commi 3 e 5) per tutte le ipotesi di circolazione alla guida di un

autoveicolo diverso da quello per il quale è stata rilasciata la

patente posseduta (categoria B, C o D) e dalla sanzione penale (art.

116, comma 13) per l'ipotesi di guida di motoveicoli con cilindrata

superiore a 125 centimetri cubici e di potenza superiore a 11

cavalli, giusta quanto dispone l'art. 5 del citato d.m. 8 agosto

1994. Sulla base della rilevata sproporzione, la Corte aveva invitato

il legislatore a scegliere per le situazioni analoghe un unico tipo

di previsione sanzionatoria.

3. - Va ricordato che in origine il legislatore aveva stabilito per

tutte le fattispecie l'applicazione d'una sanzione amministrativa, ma

in seguito all'adeguamento del codice della strada alla disciplina

della patente comunitaria (legge 16 marzo 1988, n. 111) aveva

inopinatamente differenziato il comportamento illecito, qui

esaminato, discriminandolo in peius con la previsione della sanzione

penale.

La Corte ha già osservato, e non può non ribadire in questa sede,

che tale differenziazione è palesemente arbitraria, perché punisce

un comportamento, che non è certo di maggiore gravità, con una

sanzione più severa (arresto congiunto con l'ammenda) che si applica

a chi non abbia conseguito alcuna abilitazione alla guida o che gli

sia stata revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti

previsti dal codice.

4. - Essendo rimasta invariata la situazione normativa nonostante

l'invito rivolto dalla Corte al legislatore con la sentenza n. 246

del 1995, il comma 13 dell'art. 116 del codice della strada, di cui

al decreto legislativo n. 285 del 1992, va pertanto dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui punisce con la

sanzione penale colui che - munito di patente di categoria B, C o D -

guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,

del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella

parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di

patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è

richiesta patente di categoria A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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