Art. 85 c.d.s. — Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

  • a)i motocicli con o senza sidecar;
  • b)i tricicli;
  • b-bis)i velocipedi;
  • c)i quadricicli;
  • d)le autovetture;
  • e)gli autobus;
  • f)gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  • g)i veicoli a trazione animale. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione)) 190 ((4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
  • a)alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  • b)alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  • c)alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
  • d)alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.)) 190 ((4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338)) 190
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

L. 16 dicembre 2024, n. 193

190

La L. 16 dicembre 2024, n. 193, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21".

Testo vigente dal 18 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 18 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 18 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 febbraio 2019 — 15 gennaio 2021per un anno
  4. 13 gennaio 2019 — 13 febbraio 2019per un mese
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 22 febbraio 2014 — 15 gennaio 2015per 11 mesi
  8. 15 gennaio 2013 — 22 febbraio 2014per un anno
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  16. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  17. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  18. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  19. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  20. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  21. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  22. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 18 dicembre 2024. 93 parole tolte, 419 parole aggiunte in 5 capoversi.

g) i veicoli a trazione animale. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. tolto: Chiunque aggiunto: 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovverotolto: , pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione aggiunto: in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 173 a € 694 aggiunto: euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobustolto: , da € 430 a € 1.731 aggiunto: immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della tolto: sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto aggiunto: confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del aggiunto: titolo VI, capo I, sezione IItolto: , del titolo VI. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guidaaggiunto: . Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione 4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 tolto: senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla aggiunto: destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:

aggiunto: a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 86 a € 338. Dalla violazione consegue aggiunto: euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

aggiunto: b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria tolto: del ritiro aggiunto: della sospensione della carta di circolazione tolto: e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al aggiunto: per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

aggiunto: c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione IItolto: , del titolo VI.aggiunto: ;

aggiunto: d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 dicembre 2024, n. 193

    La L. 16 dicembre 2024, n. 193, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art85 · fonte del testo

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