Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e

dell'art. 125, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

(Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 6

ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Bari nel procedimento penale a carico di Petruccelli David

Fabio, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Petruccelli

David Fabio, imputato del reato previsto dall'art. 116, comma 13, del

codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285) per aver guidato l'11 maggio 1994 una moto con cilindrata pari a

250 centimetri cubi, essendo privo della patente di categoria A, ma

in possesso di quella B conseguita in data successiva al 26 aprile

1988, il Pretore di Bari ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 116, comma

13, e 125, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada).

Ha osservato il giudice rimettente che il combinato disposto degli

articoli predetti sanziona penalmente il comportamento di colui che

guida un motociclo essendo munito della patente di categoria B, C o D

rilasciata in una data successiva al 26 aprile 1988. Al contrario, è

soggetto a una sanzione di tipo amministrativo chi - essendo munito

di una patente appartenente alle categorie B, C o D - guida un

autoveicolo per il quale è richiesta una categoria diversa da quella

in suo possesso. Ne risulterebbe dunque una disparità di trattamento

in presenza di situazioni analoghe, ancor più evidente se si pensi

che, prima della novella introdotta dal decreto legislativo 10

settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del

codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285), il caso di specie veniva sanzionato solo in via

amministrativa.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza della questione sollevata.

Le situazioni raffrontate nell'ordinanza di rimessione sono, ad

avviso dell'Avvocatura, tra loro eterogenee e ben giustificano il

diverso trattamento sanzionatorio. In particolare, la fattispecie

prevista dall'art. 125, comma 3, che sanziona in via amministrativa

la guida di un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di

categoria diversa da quella posseduta dal conducente, si riferisce

soltanto alle patenti B, C e D che sono idonee esclusivamente per la

guida dei veicoli a quattro ruote, onde la sanzione amministrativa

punisce la guida per chi sia validamente abilitato per altro veicolo.

In ragione della peculiare specializzazione richiesta per la guida

dei motocicli, l'art. 125, comma 3, ha invece volutamente irrogato la

sanzione penale a tutti i titolari di categoria di patenti diversa

dalla A, ad eccezione di coloro i quali, in base alla precedente

normativa, avevano già acquisito il diritto alla guida dei

motocicli, loro riconosciuto (fino alla data del 26 aprile 1988) ai

sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 360 del 1993, che ha

modificato l'art. 236 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la

guida dei motocicli occorre, insomma, una specializzazione che - se

non conseguita direttamente - comporterebbe carenza di titolo

abilitativo, sanzionata in modo più grave rispetto alle ipotesi,

nell'ambito dello stesso genus, previste per i veicoli a quattro

ruote. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, perché sospettata di violare il

principio di uguaglianza, la previsione della sanzione penale,

stabilita dall'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nei confronti del

conducente munito di patente B, C o D, conseguita in una data

posteriore al 26 aprile 1988, che sia trovato a guidare un motociclo

per il quale è richiesta, invece, la patente A. La denunciata

disparità si configurerebbe in relazione alla previsione di una

sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125, comma 3, dello

stesso codice per la guida di autoveicolo da parte di chi possegga

titolo abilitativo diverso da quello prescritto.

2. - La questione è inammissibile.

Compiendo una scelta opposta a quella del vecchio codice della

strada, nel suo articolato originario, la legge 13 giugno 1991, n.

190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale), indicava nella

depenalizzazione il principio direttivo al legislatore delegato, ma

con la previsione, "nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui

derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza

individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni

penali vigenti" (art. 2, lett. gg).

La legge di delega conteneva, come primo criterio ispiratore,

l'"adeguamento della disciplina alla normativa comunitaria" (art. 2

lettera a). Ma essendo, nel frattempo, entrata in vigore la legge 18

marzo 1988, n. 111 (Norme sulla istituzione della patente di guida

comunitaria) occorreva, in sede di redazione del nuovo codice,

tenerne conto sia per la disciplina della guida dei motoveicoli, con

l'introduzione d'una prova pratica per il rilascio della patente A,

sia per la regolamentazione delle patenti del medesimo tipo,

conseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore (24 aprile 1988)

della citata legge. Il nuovo codice della strada ha quindi stabilito

che "chiunque guida un veicolo per il quale è richiesta una patente

di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso

..è soggetto alla sanzione amministrativa" (art. 125, comma 3), di

contro alla previsione del reato per colui che "guida autoveicoli o

motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida" (art. 116,

comma 13).

Se era chiara per la parte riguardante le sanzioni

(amministrative) applicabili ai sensi dell'art. 125, comma 3, la

posizione dei titolari di patenti diverse da quella del tipo A, non

lo era per i diritti quesiti per la guida di motoveicoli, prima della

legge n. 111 del 1988, dai titolari degli altri tipi di patenti di

guida, avendo il nuovo codice, all'art. 231, espressamente abrogato

quella legge. In proposito, il decreto legislativo 10 settembre 1993,

n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della

strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha,

da un lato, precisato la sorte dei diritti quesiti, riconoscendo la

possibilità di guidare i motocicli anche ai titolari di patenti B, e

superiori, rilasciate prima del 26 aprile 1988 (art. 129 che ha

modificato l'art. 236, comma 1, ultima parte del nuovo codice della

strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) e, dall'altro,

ha introdotto, una differenziazione nei trattamenti sanzionatori per

coloro che guidano un veicolo con patente di tipo diverso da quella

necessaria. L'art. 125, comma 3, del nuovo codice della strada ha

visto infatti restringersi l'area della sanzione amministrativa alle

ipotesi di guida con patente diversa soltanto per gli autoveicoli,

con la esclusione dei motocicli.

Da questa modifica conseguirebbe - secondo il giudice a quo -

l'assoggettabilità alla sanzione penale dei possessori delle patenti

di categoria B, C e D, facendo rientrare tali comportamenti nella

generale previsione incriminatrice dell'art. 116, comma 13. La

ricostruzione, avvalorata dalla dottrina, sembrerebbe ispirata dalla

riconsiderazione delle peculiari caratteristiche tecniche dei

motocicli (guida su due ruote), dalla loro diffusione, dalle

difficoltà di guida nel traffico urbano e dalla notevole velocità

che si può raggiungere in ambiti autostradali e assimilati.

3. - Non v'è, tuttavia, chi non veda la sproporzione del

trattamento riservato a coloro che - per essere in possesso di

patente del tipo diverso da quello prescritto - guidano un motociclo,

per quanto di ampia cilindrata, rispetto a quello previsto per coloro

che commettono una pari o più grave infrazione guidando mezzi

pesanti. Ciononostante, la censura di irragionevolezza e disparità

di trattamento - volta a conseguire la omogenizzazione delle

previsioni sanzionatorie, riportando, sul piano amministrativo, anche

per la condotta attualmente configurata come criminosa ai sensi

dell'art. 116, comma 13, - non può trovare accoglimento. Il

legislatore non è infatti tenuto a una scelta obbligata nel senso

della depenalizzazione, in una materia delicata come quella in esame,

restando libero - nella sua discrezionalità - anche di

razionalizzare le previsioni normative, uniformandole tutte nel senso

della sanzione penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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