Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 30 maggio 2000, dal

tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nel

procedimento penale a carico di Barchielli Alessio, iscritta al

n. 468 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 30 maggio 2000, il

tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui

non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito

dall'art. 187, quarto comma, in relazione all'art. 186, secondo

comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di

chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di

alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti";

che, ad avviso del rimettente, la scelta di depenalizzare la

fattispecie di guida senza patente, prevista dall'art. 116 del codice

della strada, ma non la guida in stato di alterazione dovuto all'uso

di sostanze stupefacenti sarebbe del tutto illogica in quanto la

condotta di chi guida un'autovettura senza patente, e quindi,

presumibilmente, senza esperienza, è più pericolosa di quella di

chi, "avendo conseguito regolarmente la patente, vienetrovato in uno

stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza

negativa sulla capacità di guida la legge non richiede

l'accertamento";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della

questione, evidenziando l'eterogeneità delle situazioni poste a

confronto, il maggior allarme sociale derivante dalla guida in stato

di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e

l'efficacia dissuasiva delle sanzioni amministrative previste per la

fattispecie di guida senza patente.

Considerato che rientra nella discrezionalità legislativa il

potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per

ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come

reato;

che, al tempo stesso, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte

sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione

normativa contrasti in modo manifesto con il canone della

ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come

espressione di un uso distorto della discrezionalità (ordinanze

n. 58 del 1999; n. 297 del 1998 e sentenza n. 313 del 1995);

che, nella specie, la scelta del legislatore di non estendere

la depenalizzazione anche alla fattispecie di guida in stato di

alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti non può

ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal

rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della

condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta

abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente

conseguito la patente, viene sorpreso alla guida in stato di

alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;

che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo,

sezione distaccata di Montevarchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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