Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), e 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), promossi, con ordinanze emesse l'8 e il 1 marzo 2001, il

5 giugno e il 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), dal tribunale di

Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 489, 490, 730, 781, 782,

783, 784 e 785 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25, 39 e 40, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con otto ordinanze, emesse in data 1 marzo 2001,

8 marzo 2001, 5 giugno 2001 e 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), il

tribunale di Firenze ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205);

che le disposizioni sopra indicate sono denunciate, da talune

delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la

depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente

di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso

di alcool (r.o. numeri 489, 490 del 2001) o in stato di ebbrezza

(r.o. nn. 730, 781, 784, 785 del 2001);

che le medesime disposizioni vengono, al tempo stesso,

censurate, da talune altre delle ordinanze in epigrafe, nella parte

in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito

dall'art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione

all'art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al

comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un

veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze

stupefacenti (r.o. numeri 782 e 783 del 2001);

che, ad avviso del giudice a quo la scelta del legislatore di

depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, di cui

all'art. 116 del codice della strada, ma non le fattispecie di reato

previste dagli artt. 186 e 187 del medesimo codice, appare del tutto

illogica in quanto la condotta di chi guida un'automobile senza

patente, e quindi senza esperienza, è più pericolosa, per

l'incolumità pubblica, di quella di chi, avendo dimostrato di essere

in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di

abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione,

della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la

legge non richiede l'accertamento;

che, pertanto, le norme denunciate contrasterebbero, secondo

il giudice a quo con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra la

condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la

patente, oggi punita con la sanzione amministrativa, e la condotta di

chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato

di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di

sostanze stupefacenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, o quantomeno analoghe, vanno riuniti, per essere

congiuntamente decisi;

che la questione di legittimità costituzionale delle norme

denunciate - nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del

reato previsto e punito dall'art. 187, comma 4, del codice della

strada, in relazione all'art. 186, comma 2, del medesimo codice,

limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di

guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di

sostanze stupefacenti - è stata già dichiarata manifestamente

infondata, da questa Corte, con ordinanza n. 144 del 2001;

che, nella predetta ordinanza, la Corte - dopo aver premesso

che rientra nella discrezionalità legislativa il potere di

configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi

costituenti reato, e, al tempo stesso, che uno scrutinio che

direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del

legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in

modo manifesto con il canone della ragionevolezza - ha ritenuto che

la scelta del legislatore di non estendere la depenalizzazione anche

alla fattispecie di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di

sostanze stupefacenti non può ritenersi irragionevole solo a motivo

delle valutazioni espresse dal rimettente in ordine alla

asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza

aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi,

pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso alla

guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;

che il rimettente non prospetta profili di censura nuovi o

diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;

che le argomentazioni sviluppate nella predetta ordinanza

n. 144 del 2001 appaiono estensibili, avuto riguardo alle prospettate

ragioni di censura, anche alla questione di legittimità

costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non

prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito

dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al

comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un

veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool;

che, pertanto, entrambe le questioni devono reputarsi

manifestamente infondate.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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