Art. 907 c.c. — Distanza delle costruzioni dalle vedute

[1]Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

[2]Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

[3]Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 907 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14308/2026

    14 maggio 2026

    In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

    Art. 907 c.c. · Art. 900 c.c. · Art. 901 c.c. · Art. 902 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13153/2025

    18 maggio 2025

    La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art 907 c.c., vale per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis o iure servitutis.

    Art. 907 c.c. · Art. 1170 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 134, 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13197/2025

    18 maggio 2025

    La regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità; pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

    Art. 907 c.c. · Art. 1102 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 134 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12879/2025

    14 maggio 2025

    In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

    Art. 907 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 131 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 394/1999

    Questione infondata
    22 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <<ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo>>, sacrificherebbe irragionevolmente, a parere del rimettente, il diritto fondamentale alla riservatezza della persona rispetto al diritto di veduta, e comporterebbe, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa del convenuto, <<cui viene inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio diritto alla riservatezza>>. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 24 Cost., il quale attiene all'ambito delle garanzie processuali della parte e non già al diverso atteggiarsi della disciplina dei rapporti sostanziali -, la disposizione denunciata va letta nel contesto del sistema legale di regolamentazione delle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi - e, quindi, di tutela degli interessi contrapposti-, finalizzato a consentire, attraverso la previsione di reciproche limitazioni, il tendenziale massimo sfruttamento delle rispettive proprietà e delle connesse facoltà. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo, <<trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita>>. - Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.

    Art. 907 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Meno sensibili sono le innovazioni introdotte in tema di vedute o prospetti. Si è lasciata immutata la distanza di un metro e mezzo per le vedute dirette, precisando, tuttavia, che la distanza va osservata anche per le terrazze, per i lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 905). Per le vedute laterali od oblique, invece, soppressa l'inopportuna eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 588 del codice del 1865, la distanza è stata elevata a settantacinque centimetri (art. 906), sembrando insufficiente la distanza di mezzo metro stabilita dal codice anteriore. Si è inoltre precisato (art. 907) che, quando si è acquistato il diritto di avere una veduta diretta verso il fondo del vicino, il proprietario di questo deve osservare, nel fabbricare, la distanza di tre metri non soltanto di fronte, ma anche al di sotto della finestra; se poi questa forma nello stesso tempo veduta obliqua, deve altresì osservare la distanza di tre metri dai lati di essa. Delle acque.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 427

  • Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art907 · fonte del testo

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