Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <<ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo>>, sacrificherebbe irragionevolmente, a parere del rimettente, il diritto fondamentale alla riservatezza della persona rispetto al diritto di veduta, e comporterebbe, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa del convenuto, <<cui viene inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio diritto alla riservatezza>>. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 24 Cost., il quale attiene all'ambito delle garanzie processuali della parte e non già al diverso atteggiarsi della disciplina dei rapporti sostanziali -, la disposizione denunciata va letta nel contesto del sistema legale di regolamentazione delle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi - e, quindi, di tutela degli interessi contrapposti-, finalizzato a consentire, attraverso la previsione di reciproche limitazioni, il tendenziale massimo sfruttamento delle rispettive proprietà e delle connesse facoltà. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo, <<trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita>>. - Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.
Art. 907 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.