Codice civile

Art. 892 c.c. — Distanze per gli alberi

[1]Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  • 1)tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • 2)un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • 3)mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

[2]La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

[3]La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

[4]Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita' del muro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 278/2006

    Questione inammissibile
    7 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, laddove consentono l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. L'ordinanza di rimessione, infatti è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , nonché di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata. > >- Ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005.

    Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

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  • Sentenza n. 54/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilità di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversità delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprietà - non può infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilità civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - è risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale può sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 205/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    Sono non omogenee e, dunque, non incidenti sul principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), le due situazioni poste a raffronto dal giudice a quo: in quanto la prima, risultante dagli artt. 892 e 894 cod.civ. contempla una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprieta` esclusiva e ledendo, in pari tempo, il diritto, anch'esso di proprieta` esclusiva, del vicino, sicche` l'intervento del giudice, vincolato nel contenuto , tende a restaurare il diritto leso; mentre la seconda, risultante dall'art. 899 cod.civ., si riferisce a una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente ad un atto di gestione della cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicche` l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali. Ne` ricorre, in relazione alle stesse previsioni, la violazione dell'art. 24 Cost., poiche` il diritto di difesa attiene alle garanzie processuali e non gia` al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 892 e 894 cod.civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 892 c.c. · Art. 894 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Approfondimenti

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  • Circa le distanze da osservarsi per alcune piantagioni, l'art. 892 riproduce con lievi modificazioni l'art. 579 del codice del 1865, precisando, quanto agli alberi di non alto fusto, l'altezza massima del fusto non ramificato (tre metri), la quale non era invece determinata dal codice anteriore, che faceva riferimento alla «breve altezza del fusto semplice, e precisando altresì, quanto al modo di calcolare le distanze, che queste si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina. Inoltre, a differenza del codice precedente che non faceva menzione degli usi locali e dava prevalenza soltanto ai regolamenti, l'art. 892 dispone che, in mancanza di regolamenti, gli usi locali prevalgono sulle disposizioni del codice. A queste i regolamenti e gli usi locali prevalgono anche quando si tratta di alberi presso strade, canali o su confini di boschi (art. 893). È conservata nell'art. 894 (art. 581 del codice del 1865) la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati gli alberi e le siepi che sorgono a distanza minore di quella legale. L'art. 895 regola il caso che sfasi acquistato il diritto di tenere l'albero a distanza minore di quella legale e l'albero muoia o venga reciso o abbattuto: in questo caso l'albero che sia ripiantato dovrà essere tenuto alla distanza legale. Non così se la pianta perita faceva parte di un filare lungo il confine, poichè la sistemazione in filare conferisce al complesso arboreo un carattere unitario. Ad eliminare ogni ragione di dubbio ho esplicitamente dichiarato (art. 896, primo comma) che il diritto di esigere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si protendono sul proprio fondo e di tagliare le radici che vi si addentrano può esercitarsi in qualunque tempo. In questa materia è lasciato però ampio campo di applicazione, oltre che ai regolamenti, agli usi locali, e ciò per tutte le specie arboree, in quanto si è soppressa l'inopportuna limitazione del codice del 1865 (art. 582), che gli usi richiamava soltanto per gli ulivi. A proposito dei rami che si protendono dal fondo del vicino, il secondo comma dell'art. 896 risolve un'annosa questione, e cioè se i frutti naturalmente caduti da tali rami appartengano al proprietario dell'albero che li ha prodotti ovvero al proprietario del fondo su cui sono caduti. Facendo salvi gli usi locali, è sembrato preferibile adottare la seconda soluzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 424

  • 569), stabiliscono presunzioni di comunione e di proprietà esclusiva dei fossi e delle siepi interposti tra i fondi e degli alberi sorgenti sul confine. Delle luci e delle vedute.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art892 · fonte del testo

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