Codice civile

Art. 889 c.c. — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

[1]Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette.

[2]Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

[3]Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 889 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13154/2025

    18 maggio 2025

    L'obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato, in via di interpretazione estensiva, anche per le opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. (nella specie, piscina), purché sia accertata in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, l'esistenza di un'eguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento.

    Art. 889 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • 577) le disposizioni degli articoli 889, 890 e 891, che regolano le distanze da osservarsi nell'apertura, presso il confine, di pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime, nella costruzione di forni, camini, stalle, magazzini di sale e simili, nell'impianto di macchinari per i quali può sorgere pericolo di danni e nell'escavazione di fossi o canali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 573

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art889 · fonte del testo

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