Art. 144 c.p.p. — Incapacità e incompatibilità dell'interprete

Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':

  • a)il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
  • b)chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  • c)chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • d)chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo' essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art144 · fonte del testo

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