Art. 120 c.c. — Incapacità di intendere o di volere

[1]((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

[2]L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 120, il quale prevede l'impugnazione matrimonio da parte dello sposo in condizioni mentali da non potere esprimere un valido consenso, il nuovo testo legislativo, a scopo di coordinamento, indica questo stato psicologico anormale, con l'espressione «incapace d'intendere o di volere» 99. L'art. 122 riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma. Non sono state accolte le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poichè la formula «errore che ridondi sulla identità della persona» è sembrata meno propria dell'altra «quando si risolve in errore sull'identità della persona» e l'espressione «la sua piena libertà» che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra «la sua libertà» il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 98

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 10 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il matrimonio puo' essere impugnato da quello tolto: degli sposi aggiunto: dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace tolto: d'intendere aggiunto: di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un tolto: mese dopo che lo sposo ha ricuperato aggiunto: anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art120 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari