Art. 320 c.c.
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[1]Rappresentanza e amministrazione.
[2]I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), rappresentano i figli nati e nascituri ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
[3]Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
[4]I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
[5]I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
[6]L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
[7]Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa ((responsabilita' genitoriale)), o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)), la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014 al 18 ottobre 2022
