Art. 320 c.c.
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[1]Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
[2]Egli tuttavia non puo' alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunziare a eredita', accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o compiere altri atti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, ne' transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare.
[3]I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
[4]L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sull'istanza.
[5]Se sorge conflitto d'interessi tra figli soggetti alla stessa patria potesta' o tra essi e il padre, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
