Codice penale

Art. 91 c.p. — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

[1]Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

[2]Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art91 · fonte del testo

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