Il minore emancipato può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti però di maggiore importanza, indicati nell'art. 375, l'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Una restrizione a quest'ultima norma apporta il nuovo testo (art. 394, terzo comma), nel senso che è in ogni caso sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare se curatore dell'emancipato è il genitore. L'innovazione è stata determinata dalla opportunità di un migliore coordinamento con la disciplina delle forme abilitative richieste dalla legge in tema di esercizio della patria potestà (art. 320). Tenuto conto che il genitore esercente la patria potestà, per qualsiasi atto straordinario nell'interesse del minore, qualunque ne sia l'importanza, ha soltanto bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, appare ingiustificato costringere lo stesso genitore a ricorrere al tribunale per il solo fatto che il figlio minore sia emancipato. Nell'art. 397 è stata inserita la norma tradizionale, per cui il minore emancipato può essere autorizzato ad esercitare, senza l'assistenza del curatore, un'impresa commerciale. La competenza a concedere l'autorizzazione è attribuita al tribunale, il quale provvede previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Nello stesso articolo è stata attratta la norma che dichiara il minore emancipato, autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale, capace per tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa, eccettuate le donazioni, com'è stato espressamente chiarito, in sede di coordinamento, nell'art. 774.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 192