Codice civile

Art. 394 c.c. — Capacità dell'emancipato

[1]L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

[2]Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

[3]Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)).

[4]Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il minore emancipato può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti però di maggiore importanza, indicati nell'art. 375, l'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Una restrizione a quest'ultima norma apporta il nuovo testo (art. 394, terzo comma), nel senso che è in ogni caso sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare se curatore dell'emancipato è il genitore. L'innovazione è stata determinata dalla opportunità di un migliore coordinamento con la disciplina delle forme abilitative richieste dalla legge in tema di esercizio della patria potestà (art. 320). Tenuto conto che il genitore esercente la patria potestà, per qualsiasi atto straordinario nell'interesse del minore, qualunque ne sia l'importanza, ha soltanto bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, appare ingiustificato costringere lo stesso genitore a ricorrere al tribunale per il solo fatto che il figlio minore sia emancipato. Nell'art. 397 è stata inserita la norma tradizionale, per cui il minore emancipato può essere autorizzato ad esercitare, senza l'assistenza del curatore, un'impresa commerciale. La competenza a concedere l'autorizzazione è attribuita al tribunale, il quale provvede previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Nello stesso articolo è stata attratta la norma che dichiara il minore emancipato, autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale, capace per tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa, eccettuate le donazioni, com'è stato espressamente chiarito, in sede di coordinamento, nell'art. 774.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 192

  • A proposito della revoca dell'emancipazione è sembrata superflua l'aggiunta, che era stata proposta, dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione. Si stabilisce, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore. Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 193

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 giugno 2023. 23 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. tolto: Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non e' il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art394 · fonte del testo

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