Codice civile

Art. 324 c.c.

[1]Usufrutto legale.

[2]I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione)).

[3]I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

[4]Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • 1)i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • 3)i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
  • 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 253/1987

    Parametro
    6 luglio 1987

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Pala…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 324 c.c. · Art. 143 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Usufrutto legale.

I genitori esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlioaggiunto: , fino alla maggiore eta' o all'emancipazione.

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art324 · fonte del testo

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