Codice civile

Art. 784 c.c. — Donazione a nascituri

[1]La donazione puo' essere fatta anche a favore di chi e' soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche' non ancora concepiti.

[2]L'accettazione della donazione a favore di nascituri benche' non concepiti, e' regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

[3]Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione e' fatta a favore di un nascituro gia' concepito. Se e' fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un'altra disciplina che è stata profondamente innovata è quella della forma della donazione. Il progetto preliminare aveva ammessa la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con la semplice tradizione, o in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva ritenuta pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però aveva ammessa la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione. La modicità doveva essere stabilita in relazione alle condizioni economiche del donante. Nella redazione del codice sono state perfezionate, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale, le disposizioni del progetto ministeriale, le quali avevano incontrato in via di massima approvazione. È stata cioè ammessa la validità delle donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili, quando vi sia stata la tradizione, e ciò in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza sotto l'impero del codice del 1865. Non si è riconosciuta, invece, la possibilità di far donazioni con scrittura privata, per non allargare eccessivamente l'ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed invero, se si prevedesse la scrittura privata, come mezzo idoneo al compimento dell'atto, si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare. La norma relativa al criterio per la valutazione della modicità è stata emendata secondo alcune proposte in modo che ne risulta che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione obbiettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante. Infine è stata portata una modificazione nella sistemazione della materia, prevedendosi in un primo articolo (782) la forma della donazione e dell'accettazione, e in un articolo successivo (783) la donazione di modico valore, per la quale quella forma non è prescritta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 376

  • Ho soppresso il 20 comma dell'art. 321 del progetto, cui corrisponde l'art. 784, poichè l'art. 321 del codice stabilisce quali persone e con quali forme possano accettare le donazioni fatte ai figli nati o nascituri.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 377

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art784 · fonte del testo

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