Art. 2964 c.c. — Inapplicabilità di regole della prescrizione

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2964 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2345/2026

    4 febbraio 2026

    Nel caso in cui l'esercizio dell'azione giudiziale soggiaccia ad un termine di decadenza previsto dalla legge, il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv. dalla l. n. 162 del 2014), ne impedisce il decorso, onerando l'attore di proporre la domanda entro il medesimo termine decadenziale, nuovamente decorrente dal suddetto rifiuto o mancata accettazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

    Art. 2964 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 275/2000

    Questione inammissibile
    12 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - in quanto difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il parametro costituzionale invocato (art. 24) sarebbe violato - della questione relativa agli artt. 2964 e 2942 del codice civile, censurati per l'omessa previsione dell'applicabilità alla decadenza delle norme dettate per la sospensione della prescrizione e per non aver compreso, tra le ipotesi di sospensione, quella dell'impedimento oggettivo protrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il compimento dell'atto processuale (nella specie, per l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria dell'avviso di accertamento di imposta).

    Art. 2964 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 21 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In fine del sesto libro riceve disciplina l'istituto della decadenza, non regolato dal codice del 1865. La disciplina è in parte derivata dall'elaborazione dottrinale di questo delicato tema, la quale ha sottilmente analizzato i caratteri che differenziano la decadenza dalla prescrizione. La rigidità caratteristica dell'istituto attinge rilievo dall'art. 2964, che dichiara inapplicabili, in tema di decadenza, le norme relative all'interruzione e - salvo che sia disposto altrimenti - quelle relative alla sospensione della prescrizione. L'art. 2965 consente che le decadenze siano stabilite contrattualmente, ma, al fine di contenere nei giusti limiti l'esercizio di tale facoltà, commina la nullità del patto, se questo rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. La disposizione è così dominata dallo stesso principio a cui s'informa quella dell'art. 2968, che egualmente sancisce la nullità del patto con il quale è invertito o modificato l'onere della prova, se l'esercizio del diritto è reso a una delle parti eccessivamente difficile. Dal principio che la decadenza non è suscettiva d'interruzione consegue (art. 2966) che essa non è impedita se non dal compimento dell'atto di conservazione o di esercizio del diritto previsto dalla legge o dal contratto. Ho ritenuto tuttavia opportuno ammettere, in conformità di un'opinione che può dirsi dominante in dottrina, che la decadenza sia impedita dal riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale il diritto stesso si deve far valere. Costituirebbe un ingiustificato formalismo costringere la parte a chiedere il riconoscimento giudiziale del suo diritto quando questo è spontaneamente riconosciuto da colui che dovrebbe essere convenuto in giudizio. L'effetto impeditivo dell'atto di ricognizione incontra naturalmente un limite in quelle decadenze che sono stabilite per motivi di ordine pubblico e che investono pertanto diritti sottratti alla disponibilità delle parti. Impedita la decadenza, non s'inizia - appunto perchè questa è eliminata e non semplicemente interrotta - il decorso di un nuovo termine di decadenza eguale a quello prefisso: il diritto rimane soggetto, come ogni altro diritto, alle disposizioni che regolano la prescrizione (art. 2967). Poichè, a differenza della prescrizione, che ha sempre un fondamento e una finalità d'ordine pubblico, la decadenza è talvolta stabilita per considerazioni d'ordine pubblico e talvolta per considerazioni d'ordine privato, l'art. 2968, dettando una norma divergente da quella sancita in tema di prescrizione (art. 2936), consente alle parti di modificarne la disciplina legale, qualora non sia dalla legge stabilita in materia sottratta alla loro disponibilità. Se il diritto è indisponibile, l'indisponibilità importa che, colpito il diritto da decadenza, questa debba essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969). SIRE, Il testo coordinato del nuovo Codice civile, che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, è promulgato in un momento decisivo non solo per la storia del nostro Paese, ma per quella dell'intera umanità. La Codificazione civile di un popolo può considerarsi come il metro della sua civiltà, lo specchio degli ideali e delle necessità di un popolo attraverso il tempo e la storia. Il Codice civile del 1865 rappresentò, nel momento drammatico della formazione del Regno unitario, lo sforzo nobilissimo di unificazione di costumi, tradizioni, interessi e tendenze diverse. Il nuovo Codice civile rappresenta la coscienza politica del popolo italiano nel secolo nuovo e realizza sul piano giuridico gli originari principi della rivoluzione fascista innestati sul solido tronco della nostra tradizione giuridica romana e italiana, che dalla floridezza dei virgulti prende nuova linfa vivificatrice mentre dà ad essi la saldezza delle sue radici millenarie. Lavorando durante questi tre anni in silenzio ai nuovi Codici, il nostro pensiero, costante e vivo come una fiamma, è stato sempre rivolto ai soldati d'Italia. Essi eroicamente combattono e sacrificano la vita sui campi di battaglia per la difesa della Patria e di una civiltà che i nostri Padri ci hanno data e che noi abbiamo il dovere di commettere, ingrandita e rinnovata, ai nostri figli. Il nuovo Codice civile che, con la Vostra Augusta approvazione, entrerà in vigore il prossimo XXI aprile, giorno sacro ad una delle più luminose tradizioni italiche, intende significare una costruttiva anticipazione - ed in pari tempo un sicuro auspicio - della feconda opera civile che l'Italia, conseguita la pace con la vittoria delle sue armi, è chiamata ad assolvere nel nuovo ordine europeo e mondiale. Roma, addì 16 marzo 1942-XX GRANDI

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1216

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2964 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari