Le riliquidazioni degli indennizzi gia' concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima gia' effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonche' delle leggi precedenti in materia, e' devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarita' del diritto all'indennizzo. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

  • a)il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
  • b)alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
  • a)reimpiego degli indennizzi;
  • b)mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
  • c)data del verificarsi delle perdite;
  • d)gravi infermita' o menomazioni;
  • e)priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. 2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro". Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinera' l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da piu' soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:
  • a)il numero delle istanze liquidate;
  • b)l'importo complessivo erogato;
  • c)il numero delle istanze ancora da liquidare;
  • d)le iniziative assunte o da assumere perche' la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il piu' breve termine possibile. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, cosi' come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' abrogato.

Testo vigente dal 10 febbraio 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15704/2026

    22 maggio 2026
    • Territori ex italiani

    In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

    Art. 2 · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 55 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;98~art2 · fonte del testo

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