Art. 243 (Codice penale militare di guerra) — Sospensione del procedimento penale

[1]Durante lo stato di guerra, e' sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.

[2]La sospensione del procedimento non puo' essere disposta:

[3]1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte; 38a 2° se altra persona e' imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;

[4]3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.

[5]La sospensione e' revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.

[6]Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.

[7]La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo. Tuttavia la sospensione puo' essere revocata a richiesta dell'imputato."

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1946 al 25 ottobre 1994. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 ottobre 1994, n. 589

    La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art243 · fonte del testo

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