o esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta' di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti.

  • b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilita', per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e proce- dure di legge.
  • c)Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica. Si intende chi il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attivita' imprenditoriali. Il risarcimento dovra' essere pagato senza ritardi, e comprendera' gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento. Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalita' dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonche' l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari