Codice civile

Art. 2906 c.c. — Effetti

[1]Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita' delle regole stabilite per il pignoramento.

[2]Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne il terzo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, e cioè il sequestro conservativo, esteso ai beni immobili dal nuovo codice di procedura civile (art. 671), è meritevole di rilievo la disposizione del secondo comma dell'art. 2905, che consente al creditore di chiederlo anche nei confronti del terzo acquirente dal debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. Quanto agli effetti del sequestro in rapporto alle alienazioni e agli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, si fa richiamo (art. 2906, primo comma) alle norme che disciplinano gli effetti del pignoramento - delle quali farò cenno più oltre, parlando dell'esecuzione forzata - nel senso che al creditore sequestrante non sono opponibili gli atti compiuti dal debitore che non sarebbero opponibili al creditore procedente se invece di sequestro si trattasse di pignoramento. Il secondo comma dell'art. 2906 regola gli effetti della così detta opposizione al pagamento (art. 1244 del codice del 1865), chiarendo che il pagamento eseguito dal debitore non ha effetto in pregiudizio del creditore opponente solo nei casi in cui la legge riconosce all'opposizione l'efficacia conservativa di rendere indisponibile il credito. Della tutela giurisdizionale dei diritti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1183

  • Il quarto titolo del sesto libro contiene quelle norme generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti, che, secondo i concetti enunciati nella presentazione del libro medesimo (n. 1065) e ancor da prima nella relazione al codice di procedura civile, dovevano essere riservate alla competenza legislativa del codice di diritto sostanziale. Appartengono infatti, secondo la logica del sistema, all'ordine delle discipline processuali tutte quelle che riguardano il modo, e cioè per l'appunto il «processo» di formazione dei provvedimenti giurisdizionali. Ma il determinare quali siano i possibili provvedimenti finali di merito e quando e da chi se ne possa provocare l'emanazione e quale efficacia essi spieghino dopo «usciti» dal processo, e cioè nel mondo dei rapporti sostanziali, tutto questo appartiene al regime dei diritti soggettivi, dei quali i provvedimenti stessi costituiscono il presidio e la garanzia suprema di vigore o di valor pratico nel momento critico della insoddisfazione o del litigio. Questa discriminazione tra diritto sostanziale e procedura è conforme del resto a tutta la nostra tradizione giuridica, alla quale, per dire il vero, avevano inteso idealmente uniformarsi anche gli autori dei codici del 1865. Ma non raggiunsero allora una soddisfacente collocazione dei singoli istituti. A ciò fu ostacolo soprattutto la partizione del codice civile in soli tre libri, l'ultimo dei quali finiva col conglobare come una lex satura materie diverse e non bene digeste. Così avvenne, ad esempio, che le disposizioni sull'autorità della cosa giudicata trovassero una collocazione meramente occasionale, visibilmente artificiosa, e per di più teoricamente inesatta, tra le prove delle obbligazioni, sotto specie di presunzione legale. Con la nuova partizione in sei libri e con l'autonomia più generalmente riconosciuta a tutta la materia della tutela dei diritti in generale, anche la tutela giurisdizionale trova qui la sua sistemazione naturale e necessaria. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1184

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2906 · fonte del testo

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