Codice civile

Art. 1389 c.c. — Capacità del rappresentante e del rappresentato

[1]Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

[2]In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Essenziale alla rappresentanza è l'agire in nome nell'interesse del rappresentato; effetto della rappresentanza e la diretta ripercussione nel patrimonio del rappresentato delle conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore (articolo 1388). Il passaggio diretto e immediato al rappresentato dei diritti e degli obblighi derivanti dal negozio compiuto dal rappresentante, ha come base, nella rappresentanza volontaria, la dichiarazione di volontà del rappresentato, espressa nella procura e diretta all'appropriazione delle conseguenze giuridiche del negozio rappresentativo. La conseguenza è che per la validità del negozio principale è necessaria la capacità legale del rappresentato (art. 1389, primo comma) e la sua legittimazione al contratto (art. 1389, secondo comma), mentre basta che il rappresentante abbia la capacità naturale (art. 1389, primo comma). Quest'ultima norma si giustifica considerando che il soggetto capace ha facoltà di tutelare i suoi interessi come meglio crede; se, per tutelarli, si vale di un soggetto non dotato di piena capacità, ciò rientra nei limiti del suo potere, incontrollabile e discrezionale, di attuare e garantire i suoi interessi nel modo che a lui può sembrare più confacente. Ma il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante; perciò, per le cause che influiscono sulla qualità e sull'efficienza intrinseca del volere (errore, violenza, dolo, scienza o ignoranza, buona o mala fede) deve aversi riguardo solo alla persona del rappresentante (articoli 1390 e 1391, primo comma). Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente concerna un elemento predeterminato dal rappresentato; in tal caso, la volontà viziata, la scienza o l'ignoranza del rappresentato non possono dirsi del tutto estranee alla creazione del negozio rappresentativo, date che questo si ricollega al conferimento dei poteri di rappresentanza. Si dà pertanto rilievo alla situazione subiettiva del rappresentato (articoli 1390 e 1391, primo comma), il quale però non potrà in alcun caso giovarsi, se è in mala fede, dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante (art. 1391, secondo comma). Il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli (art. 1388). La buona fede del terzo tuttavia influisce sull'efficienza della rappresentanza; e a tutela dell'affidamento che egli ha avuto nella situazione creata dal rappresentante, in base alla direttiva segnata dall'art. 370 secondo comma, cod. comm., a lui non sono opponibili nè le modificazioni nè la revoca della procura che non abbia conosciute al tempo del contratto o che, con mezzi idonei, non siano state portate a sua conoscenza (art. 1396, primo comma). Non sono a lui opponibili se le ha senza colpa ignorate, neanche le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (art. 1396, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 635

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1389 · fonte del testo

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