Codice civile

Art. 1745 c.c. — Rappresentanza dell'agente

[1]Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

[2]L'agente puo' chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1745 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10761/2026

    23 aprile 2026

    In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).

    Art. 1745 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1744 c.c. · Art. 1753 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In via normale, e salvo patto contrario, la nomina di un agente implica esclusività della preposizione di lui, quando una preposizione plurima darebbe luogo a concorrenza. La regola vale bilateralmente; quindi, per la stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, nè l'imprenditore può conferire l'incarico separatamente a più agenti, nè l'agente può assumerlo per conto di più imprenditori concorrenti. Anche se l'agente non sia abilitato a concludere i contratti in rappresentanza del preponente, qualche limitata funzione rappresentativa può tuttavia rientrare, e in pratica normalmente rientra, nell'ambito delle sue attribuzioni. L'agente ha infatti la rappresentanza passiva del preponente per alcuni atti inerenti o conseguenti all'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite (in specie per le proteste e i reclami elevati da terzi contraenti) e deve provvedere alla tutela urgente dei diritti dell'imprenditore (art. 1745): qui si ha una rappresentanza ex lege, mentre deve risultare dalla convenzione ogni altro potere rappresentativo, come, ad esempio, quello concernente la riscossione dei crediti e la concessione di sconti o di dilazioni (art. 1744).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 721

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1745 · fonte del testo

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