È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 1753 cod. civ., in quanto, riguardo ai criteri di calcolo delle indennità in caso di cessazione del rapporto, consentirebbe agli usi di derogare all'art. 1751 cod. civ. a sfavore del subagente di assicurazione, con irragionevole disparità di trattamento di quest'ultimo rispetto ad ogni altro agente o subagente. Il giudice 'a quò, infatti, dopo avere riconosciuto, da un lato, nella motivazione della ordinanza di rinvio, che la norma impugnata, pur facendo testuale riferimento solo agli agenti di assicurazione, è applicabile, per analogia, anche ai subagenti, assumendo, dall'altro, che la denunciata disparità di trattamento potrebbe giustificarsi per i primi ma non per i secondi, finisce col negare, contraddittoriamente, la sussistenza della presupposta 'eadem ratiò, e pertanto la formulata questione in realtà si pone con una mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali e in quanto tale estranea al sindacato della Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro
Art. 1753 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1751 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale