Art. 1731 c.c. — Nozione
Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Caratteristica della commissione, per l'art. 1731, è non solo il difetto di rappresentanza, ma altresì la limitazione del suo oggetto all'acquisto e alla vendita di beni; ne è rimasta ristretta la definizione data dall'art. 380 del codice di commercio. E ciò in armonia con la tradizione e con la pratica, che hanno sempre riferito la commissione essenzialmente agli affari di compravendita; del resto l'altra forma di commissione praticamente rilevante, che si esplica nei trasporti, viene disciplinata a parte sotto il nome più appropriato di spedizione. Al commissionario spetta una provvigione, che deve essere maggiorata in modo particolare nel caso di star del credere. Non è infrequente che le parti non provvedano a stabilire la misura di tale compenso; gli art. 1733 e 1736 rinviano agli usi del luogo in cui è compiuto l'affare anzichè agli usi del luogo in cui risiede il committente, volendo estendere alla commissione i principii di tutela del lavoro (art. 2099). La stessa esigenza ha ispirato la norma dell'art. 1734, per cui, pur riconoscendosi al committente il diritto di revocare l'ordine di conclusione dell'affare, gli si impone l'obbligo di corrispondere al commissionario una parte della provvigione, in rapporto alle spese sostenute e all'opera prestata. Nel caso di entrata del commissionario nel contratto, quando la commissione ha per oggetto compravendita di cose aventi prezzo corrente, a maggiore tutela del committente si è stabilito che la vendita o la compera debbano sempre aver luogo, per lo meno, secondo il prezzo corrente, se questo sia più favorevole al committente del prezzo eventualmente fissato dal medesimo (art. 1735). Della spedizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 717
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1731 · fonte del testo
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