Art. 1137 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

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[1]((Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

[2]Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

[3]L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.

[4]L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile)).

Testo in vigore dal 18 giugno 2013 al 18 ottobre 2022

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1137 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11588/2026

    28 aprile 2026

    In tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, il condomino che deduca vizi inerenti alla regolare costituzione dell'assemblea o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta ha l'onere di provare la carenza dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c., avuto riguardo al valore proporzionale delle unità immobiliari dei partecipanti intervenuti, in rapporto al valore dell'intero edificio.

    Art. 1137 c.c. · Art. 1136 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 182 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11592/2026

    28 aprile 2026

    In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

    Art. 1137 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 34 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 182 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9571/2026

    14 aprile 2026

    In tema di assemblee condominiali, non è configurabile un vizio di eccesso di potere delle deliberazioni come contrarietà all'interesse dell'ente collettivo o deviazione dal suo modo d'essere, giacché una deliberazione non può avere causa diversa da quella prevista ex lege, senza che rilevino i motivi individuali che abbiano mosso i singoli condomini ad adottarla; il voto di questi non costituisce, infatti, esecuzione di un rapporto contrattuale e non può quindi valutarsi secondo il canone di buona fede ex art. 1375 c.c., a salvaguardia dei concorrenti diritti patrimoniali dei comproprietari di minoranza, cosicché le determinazioni in sede assembleare non rappresentano atti di adempimento di un rapporto associativo e non sono preordinate alla migliore attuazione di un contratto connotato da una comunione di scopo.

    Art. 1137 c.c. · Art. 1135 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 162 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6626/2026

    19 marzo 2026

    Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale può essere impugnato ex art. 1137, comma 2, c.c. e, in difetto di impugnazione, esso rappresenta idoneo titolo del credito complessivo nei confronti del singolo partecipante, pur senza dar luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso; pertanto, ove il condòmino debitore, convenuto per il pagamento del saldo negativo riportato nel rendiconto, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio creditore e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al condòmino convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.

    Art. 1137 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 135 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2014

    Questione inammissibile
    21 marzo 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni per l'impugnazione sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto stabilite per la notificazione degli atti giudiziari. L'ordinanza di rimessione presenta numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie concreta, poiché non specifica dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, né chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l'art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, il rimettente non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Tali carenze si traducono nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Infine, non è chiaro quale sia l'auspicata correzione del sistema, non comprendendosi se venga sollecitata l'emissione di una sentenza additiva che imponga, al posto della comunicazione prevista dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., la notifica a mezzo posta, ovvero una sentenza che renda più lungo il termine di trenta giorni ivi stabilito, oppure se si chieda uno spostamento della data di decorrenza del termine, svincolandola dalla comunicazione a mezzo posta.

    Art. 1137 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le attribuzioni dell'assemblea e la validità delle deliberazioni da essa adottate ricevono (articoli 1135 e 1136) una disciplina sostanzialmente conforme a quella che dettava il R. decreto-legge 5 gennaio 1934 (articoli 23 e 24). Per altro, riguardo alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle deliberazioni, ho apportato alcuni ritocchi alle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto-legge e ho stabilito che l'assemblea non può deliberare se tutti i condomini non sono stati invitati alla riunione. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti; ma il ricorso, in conformità di quanto è disposto in tema di comunione in generale (art. 1109), non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria (articolo 1137). Circa i regolamenti di condominio, senza variare la maggioranza qualificata richiesta per la loro approvazione dall'art. 28, primo comma, del decreto-legge più volte citato, e assoggettandone l'impugnazione alle norme stabilite, in tema di comunione in generale, per gli altri regolamenti di comunione, ho creduto opportuno renderne obbligatoria la formazione quando il numero dei condomini è superiore a dieci (art. 1138). La pubblicità di tali regolamenti è assicurata dalla trascrizione di essi in apposito registro, da tenersi, come si precisa nelle disposizioni di attuazione del codice, dall'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. In questo registro devono anche essere annotate, perchè i terzi ne abbiano conoscenza, la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio (art. 1129, ultimo, comma). Del possesso. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 532

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. 33 parole tolte, 93 parole aggiunte in 4 capoversi.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino tolto: dissenziente puo' fare ricorso all'autorita' giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' stessa.

tolto: Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro aggiunto: assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che tolto: decorrono aggiunto: decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti aggiunto: o astenuti e dalla data di comunicazione aggiunto: della deliberazione per gli assentiaggiunto: .

aggiunto: L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.

aggiunto: L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1137 · fonte del testo

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