Art. 1137 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
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[1]Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
[2]Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente puo' fare ricorso all'autorita' giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' stessa.
[3]Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013
