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Impresa
Che da' piena ed intera esecuzione al Trattano di commercio e navigazione stipulato tra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay
Legge 16 luglio 1886, n. 3981
- Aggiornato al
- 24 luglio 1886
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1Trattato di commercio e navigazione stipulato tra il Regno d'Italia e la Repubblica…
- Art. 2I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare…
- Art. 3I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu'…
- Art. 4I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a…
- Art. 5Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della…
- Art. 6Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio…
- Art. 7I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due…
- Art. 8I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno in nessun caso…
- Art. 9Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o…
- Art. 10In tutti i territori e dominii dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la…
- Art. 11Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due Parti…
- Art. 12A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del…
- Art. 13Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato. Il blocco non sara'…
- Art. 14Le navi mercantili dell'una o dell'altra Parte contraente che fossero entrate in un porto…
- Art. 15Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i…
- Art. 16Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i…
- Art. 17Saranno considerati come bastimenti italiani nell'Uruguay, e viceversa come bastimenti…
- Art. 18I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti…
- Art. 19I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della…
- Art. 20I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia…
- Art. 21I due Governi contraenti si obbligano a fare eseguire le notificazioni o citazioni…
- Art. 22Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una…
- Art. 23Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della conclusione del…
- Art. 24Sara' trasmesso, ogni sei mesi, in via diplomatica e gratuitamente, alle competenti…
- Art. 25I cittadini indigenti dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle…
- Art. 26Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche…
- Art. 27I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno…
- Art. 28Il presente trattato sara' in vigore per 10 anni, da decorrere dal giorno in cui si fara'…
- Art. 29Il presente Trattato sara' approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dal Governo…
