[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.
[2]I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuna delle Parti nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.
[3]La procedura arbitrale sara' in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intendera' autorizzato a preliminarmente determinarla.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
