[1]I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito, che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia.
[3]Saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale e generalmente da qualsivoglia servizio personale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, nonche' da qualunque prestazione o requisizione militare, ad eccezione soltanto di quelle cui tutti gli abitanti del paese senza distinzione di nazionalita' possono essere chiamati a concorrere nella qualita' di proprietari e conduttori di beni stabili.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
