[1]Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purche' pero' non sieno per uso di bordo o personale, e generalmente tutto cio' che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo e terrestre.

[2]Gli individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, fuorche' nel caso in cui fossero arruolati come soldati o come volontarii al di lui servizio.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art15 · fonte del testo

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