[1]Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o uruguayani senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni nazionali.
[2]Questa reciproca eguaglianza di trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si' direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.
[3]Si osservera' la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia gia' stabiliti o potesse in seguito stabilire.
[4]Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni piu' favorite.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
