[1]I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.
[2]Quindi e' riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facolta' di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprieta' di qualsivoglia specie che possederanno nei territorii rispettivi.
[3]Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia ab intestato, che per testamento, senzache' possano essere sottomessi, per causa della loro qualita' di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
