[1]Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorita' locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.
[2]Peraltro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.
[3]Le Autorita' locali dovranno al piu' presto possibile far noto ai detti Agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
