[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della stessa protezione dei nazionali per tutto cio' che concerne la proprieta' delle invenzioni o scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica o di commercio.
[2]Tale protezione non potra' durare, a favore degli italiani nell'Uruguay, e reciprocamente degli uruguayani in Italia, per un tempo maggiore di quello che la legge del paese ha stabilito per i nazionali, e non potra' essere invocata per quelle invenzioni, scoperte, marche e segni di fabbrica o di commercio che appartengono al dominio pubblico nel paese d'origine.
[3]Siffatti diritti dei cittadini di una delle parti contraenti non rimarranno pregiudicati negli Stati dell'altra per la circostanza di non aver fatto uso delle loro invenzioni o scoperte o delle marche rispettive secondo le leggi vigenti nei due paesi.
[4]Non si potra' tuttavia rivendicare, dagli italiani nell'Uruguay e dagli uruguayani in Italia, la proprieta' esclusiva delle invenzioni, scoperte, o marche rispettive, senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per cio' che riguarda il deposito dei relativi disegni o modelli.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
