I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno in nessun caso soggetti, nei porti dell'altra, a diritti maggiori o diversi da quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici funzionarii, delle provincie, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
