[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni dei testimoni che possano avere luogo in occasione dei giudizii medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.

[3]Essi godranno, infine, del benefizio dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tal benefizio ai nazionali.

[4]In ogni caso il certificato d'indigenza dovra' essere rilasciata al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorita' della sua residenza abituale.

[5]Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sara' approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

[6]Se il postulante risiede nel paese in cui si fa la domanda, potranno inoltre esser prese delle informazioni presso le autorita' della nazione a cui egli appartiene.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art20 · fonte del testo

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