Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio collo Stato del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stanti le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
