Le navi mercantili dell'una o dell'altra Parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti potranno uscirne liberamente col loro carico, e se queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art14 · fonte del testo

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