[1]Trattato di commercio e navigazione stipulato tra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay
[2](annesso alla legge num. 3981 (Serie 3ª), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 corrente, n. 171).
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un Trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro Plenipotenziarii:
[4]Sua Maesta' il Re d'Italia, il signor Giuseppe Anfora, duca di Licignano, Grande Ufficiale della Corona d'Italia, Commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, e Il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay,
[5]S. E. il signor dottore Don Manuel Herrera y Obes, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri.
[6]I quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[7]Art. 1.
[8]Vi sara' completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione fra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.
[9]I cittadini italiani nella Repubblica Orientale dell'Uruguay ed i cittadini uruguayani negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare e rimanere nei medesimi.
[10]Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
[11]Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni piu' favorite.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
