[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
[2]Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, ne' ai brevetti d'invenzione, ne' alle marche, disegni e modelli di fabbrica.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
