[1]I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territorii, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potra' loro convenire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed oggetti qualunque, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che gli vendano all'interno o gli esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da se stessi o per mezzo di chi gli rappresenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.
[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualita' di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari od interpreti.
[3]Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle citta' od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposizioni che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
